Tesseramento

Puoi sostenere la LILT aderendo come socio e benemerito per aderire alle campagne di prevenzione e sostenere tutte le attività LILT 
La tessera Socio ordinario è di €15 anno, sostenitore €50, benemerito €100.


La canditatura è possibile presentarla cliccando sul seguente tasto

Categorie di soci e quota sociale
Articolo 5
L’Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così come regolamentate dall’art.3 dello Statuto della LILT Nazionale:
• soci ordinari
• soci sostenitori
• soci benemeriti
• soci onorari
2. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
3.La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.
4.L’Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento deliberato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale può conferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centrale.
5.L’Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comunicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede centrale.
6.I soci dell’Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rapporto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio direttivo nazionale con l’indicazione anche dell’Associazione provinciale di appartenenza.
7.L’aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell’Associazione previa domanda di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:
l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché    recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
Il Consiglio direttivo provinciale entro trenta giorni dalla data dell’istanza, la esamina senza alcun pregiudizio o intento discriminatorio, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte e, accettata la richiesta di entrare a far parte dell’Associazione, annota l’iscrizione nel libro dei soci, comunicando l’avvenuta ammissione al richiedente.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo Provinciale, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
7. Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite
Articolo 6
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
b) esaminare i libri sociali previa richiesta formale al Consiglio direttivo provinciale secondo le modalità previste dal codice del terzo settore e dal regolamento generale;
c) essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
d) frequentare i locali dell’associazione nelle modalità indicate dal regolamento generale;
e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
f) concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate come da regolamento specifico;
h) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’obbligo di:
rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
Articolo 7
Perdita della qualifica di associato
1.Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell’organo assembleare.
2.La qualità di socio è personale e si perde per:
a. dimissioni, morte, recesso o esclusione
b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso termine fissato dalla Sede centrale della LILT;
c. indegnità e/o atti contrari all’interesse dell’Associazione.
d. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione ed in qualsiasi altri casi che potrebbe arrecare qualsiasi danno morale e materiale dall’Associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio dei Probiviri con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. Il recesso potrà essere espresso  in forma scritta ed è immediatamente esecutivo, salvo procedimento disciplinare in corso, mediante registrazione sul libro dei Soci.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.